Aspetti clinici e medico legali della morte: dalla costatazione di decesso all'accertamento necroscopico





Pubblicato da Blog MMG    il 25-07-2017 Visite 80643



La diagnosi di morte è di competenza medica e, a seconda delle circostanze in cui avviene, può coinvolgere diversi protagonisti, familiari, medici e personale non medico. Per il regolare svolgimento di tutte le procedure previste dall’attuale normativa della polizia mortuaria bisogna conoscere le competenze operative di ciascuna figura professionale.

Cosa fare in caso di un decesso? 

Esiste una certa confusione e una notevole disinformazione sui comportamenti e sugli obblighi del Medico di Medicina Generale (MMG) in caso di decesso di un assistito, può essere utile riepilogare qualche punto fermo. 

Nel caso di decesso di un cittadino gli eventi dovrebbero svolgersi secondo la seguente logica: constatazione del decesso > determinazione della causa di morte > certificazione. 

Come vedremo di seguito, a seconda dei professionisti coinvolti e delle circostanze del decesso non sempre tale percorso è chiaro e lineare. 

In ogni caso il MMG, nella eventualità di morte di un proprio assistito, è obbligato alla compilazione di alcuni atti ed alla tenuta di rapporti con tutte le altre figure professionali che concorrono agli adempimenti di legge da mettere in atto in tali circostanze. 

Innanzitutto occorre tener presente che il MMG opera in doppia veste: come Medico in quanto tale (ed è tenuto a rispettare gli obblighi legali e deontologici che riguardano la generalità dei Sanitari) e come Medico Convenzionato con il SSN (e sotto questo aspetto valgono le regole, meno vincolanti dei Codici legislativi, della Convenzione). 

Le fonti giuridiche che regolano il decesso sono: 

  1. il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934, 
  2. il Regolamento di Polizia Mortuaria (RPM) D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990. 
  3. la Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa. 4. 
  4. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997,n. 127. 
  5. le leggi Regionali sull’argomento 
  6. Regolamenti Comunali 

In base alla normativa ed in via generale, gli adempimenti da effettuare nel caso decesso di un paziente sono tre: la Diagnosi di morte, scheda ISTAT e Accertamento di decesso o visita necrosopica 

1.CONSTATAZIONE (O DIAGNOSI) DI MORTE 

La constatazione (o diagnosi) di morte significa "dichiarare la morte" ossia affermare che la persona alla quale si presta in quel momento la propria opera, anche occasionale, è deceduta. Qualunque medico a cui venga segnalata la presenza di un corpo inanimato è tenuto a prestare la sua opera indipendentemente dagli orari e dagli obblighi lavorativi Contrattuali o Convenzionali. Solo il medico può affermare che una persona è effettivamente deceduta: fino a quel momento (eccettuati casi particolari, come la decapitazione o lo smembramento) va considerata persona viva bisognevole di assistenza. 

Nel caso che riscontri effettivamente l'avvenuto decesso, il medico può (generalmente DEVE) dichiararne la morte. Questo stadio non è codificato da norme specifiche contrattuali, ma rientra negli obblighi generali degli esercenti l'attività medica. Accertamento della realtà della morte. Secondo la scienza medica va effettuato verificando i parametri vitali fondamentali (cardio-circolatorio, nervoso e respiratorio) secondo certe regole codificate; tale compito è affidato al medico ospedaliero a ciò delegato o, fuori dell'ospedale, al medico necroscopo.  

Al fine di evitare casi di morte apparente la legge dispone che la visita del medico necroscopo vada sempre effettuata non prima delle 15 ora dal decesso, e la sepoltura deve avvenire dopo 24 ore, salvo casi particolari. 

La certificazione della realtà della morte costituisce atto pubblico, in quanto redatto da pubblico ufficiale. Le ASL, da parte loro, sono obbligate ad istituire un servizio di Medicina Necroscopica attivo in ogni momento. 

Il decesso può verificarsi in tre circostanze: 

  1. decesso a domicilio: In tal caso la diagnosi di morte deve essere posta dal Medico di Medicina Generale (negli orari di servizio) o dal Medico di Continuità Assistenziale (nei competenti giorni e orari), così come, peraltro, espressamente previsto per quest’ultimo dal comma 16 dell’art.67 dell’ACN del 23.03.2005. Nella eventualità che il 118 sia stato chiamato per un intervento urgente e subentri il decesso del paziente sarà il 118 ad effettuare la diagnosi di morte. La diagnosi di morte deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine di tempo congruo, in considerazione del fatto che dall’ora della morte possono trascorrere massimo 24 ore entro le quali è necessario compilare la scheda ISTAT ed effettuare l’accertamento della morte. 
  2. decesso in luogo pubblico: 4 Nella fattispecie la diagnosi di morte può essere effettuata, nel caso in cui non sia noto il Medico di Medicina Generale (soprattutto in città e nei grossi centri), dal “118” (mediante invio di autoambulanza medicalizzata), che in tal senso ha dichiarato la propria disponibilità. 
  3. decesso in Struttura Ospedaliera o RSA: In tale caso, il decesso è constatato ovviamente dal personale medico della struttura. 

Le Imprese di Onoranze Funebri sono autorizzate all’effettuazione di tutte le attività di competenza (vestizione, collocazione in bara) solo dopo l’avvenuta diagnosi di morte posta dal medico; l’applicazione di sistemi refrigeranti può avvenire solo dopo l’accertamento della morte da parte del medico necroscopo e comunque non prima che siano trascorse 24 ore dal decesso (salvo i casi previsti dalla normativa vigente: decapitazione, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ecc…).

ADEMPIMENTI

 Constatazione di decesso: si tratta della certificazione su carta semplice rilasciata ai parenti dal medico (qualsiasi medico: medico di assistenza primaria, guardia medica, 118, etc.) che constata il decesso. Non è prevista da alcuna disposizione di legge, pur essendo implicitamente menzionata dal TULS: dal momento dell’accertamento iniziano a decorrere i termini per gli adempimenti successivi.  

NON DEVE ESSERE MAI RIPORTATA SUL CERTIFICATO LA DIZIONE  “PRESUNTA MORTE”, LA COSTATAZIONE DELL’ASSENZA DEI PARAMETRI VITALI DEVE ESSERE PER DEFINIZIONE “CERTA”

(in allegato troverete un modulo, tale certificazione può essere redatta anche su carta bianca)

Nel caso di constatazione del decesso da parte del MMG, questi può omettere da compilazione del certificato di costatazione del decesso compilando direttamente entro le 24 ore la scheda ISTAT. La diagnosi di morte di cui sopra non deve essere confusa con la dichiarazione di morte o avviso di morte (vedi pag. ), i quali adempimenti sono di competenza dei congiunti, conviventi o direttori della struttura (nei casi di decesso in ospedale o RSA), volti a comunicare all’ufficiale di stato civile l’avvenuto decesso; essa di fatto è propedeutica alle attività di competenza delle Imprese di Onoranze Funebri e alle procedure di comunicazione all’Ente Locale.

SCHEDA ISTAT O SCHEDA DI MORTE 

Si tratta di una denuncia obbligatoria con finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Questa denuncia ha assunto diverse denominazioni sia dal punto di vista burocratico che nell’uso comune. Il T.U. di Polizia Mortuaria chiama “Denuncia di causa di Morte” (usualmente chiamato “Denuncia di morte”) la compilazione di apposita “scheda di morte” stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica (quindi l’attuale Scheda ISTAT).

Deve essere compilata entro le ventiquattro ore dalla constatazione del decesso. 

CHI DEVE COMPILARE LA SCHEDA ISTAT:

 L’Art. 1 del R.P.M obbliga che. “ i medici… debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. L’art. 2.3 della circolare esplicativa del Ministero della Sanità n° 24 del 1993 chiarisce che: “ L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT.” 

Il medico curante è identificato prevalentemente come il Medico di Medicina Generale. Si possono verificare, in caso di decesso nel territorio, due procedure diverse a seconda della presenza o meno dell’assistenza medica nel corso del decesso. Decesso in abitazione privata con assistenza medica La constatazione di decesso e l’eventuale certificato per trasferimento salma sono redatti da qualunque medico che viene chiamato dai parenti dopo il decesso (medico di famiglia, guardia medica, medico del 118, etc.). 

La denuncia di morte (scheda ISTAT) viene compilata solitamente dal medico di assistenza primaria  nei giorni e negli orari previsti dalla convenzione. Questo avviene ordinariamente nell’arco delle 24 ore dal decesso, in orario di servizio per i medici di assistenza primaria (ore 8 – 20 nei giorni feriali). 

Dato il limite di 24 ore imposto dalla legge per la compilazione della scheda ISTAT da parte del curante, può verificarsi una incompatibilità con le norme della Convenzione che consente al MdF di sospendere le attività assistenziali (e correlate) durante il fine settimana. Non sussiste in tal caso alcun obbligo giuridico di presenza o di disponibilità per il Curante al fine di compilazione della scheda. In caso di decesso in tale intervallo critico la compilazione della scheda Istat potrebbe essere demandabile ad altri sanitari solo se avessero esaustiva conoscenza della patologia che avesse causato la morte, e del decorso della stessa. 

Vale a dire che un eventuale sostituto o associato (come pure il medico necroscopo o il medico di Guardia Medica) potrebbero compilare sic et simpliciter tale scheda solo se, attraverso cartelle cliniche cartacee o informatizzate o esaustive relazioni sanitarie, ritenessero soddisfatti tali requisiti conoscitivi. Tale decisione può essere solo e totalmente personale ed esula, in linea generale, dai compiti istituzionali di detti sanitari. Nelle circostanze sopra riportate, unica possibilità alternativa, è la compilazione della scheda ISTAT da parte del Necroscopo secondo le regole dettate per i casi di "decesso senza assistenza medica" (art. 1/4 Reg. Pol. Mort.). La compilazione viene ad essere quindi subordinata ad accertamenti (tipicamente il riscontro diagnostico). 

Da quanto detto sopra deriva l'utilità (anche se non l'obbligo giuridico) che il medico di famiglia, nel mantenimento della dignità del suo ruolo e al fine di evitare inutili sofferenze ai familiari del deceduto, intervenga se possibile per la compilazione del Certificato ISTAT, anche nelle infrequenti occasioni in cui non ne sarebbe obbligato.

Decesso in abitazione privata senza assistenza medica

Ribadendo che per il legislatore l'assistenza medica al decesso è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso, in assenza di assistenza medica (eventualità abbastanza rara), sarà il medico necroscopo a compilare la Scheda ISTAT. Nel caso di persone decedute senza assistenza sanitaria o in caso di incertezza sulle cause di morte anche da parte del MMG si ricorre al riscontro diagnostico. Nella compilazione del modello ISTAT, qualora il medico abbia intima convinzione di un decesso naturale può limitarsi ad attestare il decesso aggiungendo, ad esempio, una frase del tipo " Le cause del decesso non sono determinabili". Potrà aggiungere, ad es. "si richiede riscontro diagnostico". Il necroscopo attuerà allora la procedura per i morti senza assistenza, effettuando eventualmente, appunto, il riscontro diagnostico. Qualora il medico sospetti che il decesso sia dovuto a cause delittuose, specificherà invece che "il corpo viene messo a disposizione dell'autorità giudiziaria". Verrà allora attivata la procedura dell'autopsia giudiziaria, con tutte le complicazioni che ne possono seguire. L'autopsia giudiziaria è una procedura che, come ogni altro atto giudiziario, prevede dei tempi tecnici variabili ma generalmente non brevi: nomina del perito settore (a discrezione del magistrato) il quale fissa la data di effettuazione dell'autopsia; effettuazione dell'autopsia vera e propria, corredata dagli eventuali accertamenti complementari (esami istologici, tossicologici eccetera ); in base agli esiti di questi ultimi segue la relazione (scritta) al magistrato e il vaglio, da parte di quest' ultimo, degli elementi raccolti.

Durante questo periodo gli atti sono coperti da segreto: il perito del tribunale non può, senza autorizzazione, fornire notizie "in via breve" a persone estranee (il medico di famiglia) o a potenziali indiziati di reato (familiari, conviventi ecc.). Solo alla fine, quando il magistrato avrà considerato esaurienti gli elementi in suo possesso, emette l'ordinanza che permette il funerale e la sepoltura della salma. I tempi di questa procedura sono a totale discrezione del giudice. La procedura "giudiziaria" può essere attivata dal necroscopo in casi che presentino particolari complicazioni: può accadere che vengano riscontrati sul corpo del defunto segni di lesione, ecchimosi, punture di ago, ferite. Questi segni potrebbero avere una spiegazione del tutto innocente (le punture potrebbero derivare da terapie iniettive precedenti all'evento, le ferite potrebbero essere conseguenti, ad esempio, alla caduta in terra nel momento del collasso) o essere totalmente indipendenti dall'effettiva causa di morte, tuttavia costituiscono "segni d' allarme" che impongono particolari cautele e 9 esaurienti approfondimenti, con conseguente prolungamento dei tempi di attesa e ulteriori possibili complicazioni giudiziarie. I familiari non possono richiedere l’indagine autoptica ma possono sollecitare il medico curante a richiedere il riscontro diagnostico o possono sporre denuncia all’autorità giudiziaria per ottenere l’autopsia.

LA SCHEDA ISTAT 

La scheda ISTAT deve essere compilata sul modello originale predisposto annualmente dall’ISTAT, che può essere reperito presso il Comune. La scheda è stata modificata nel 2011 per uniformarsi alla normativa europea. Le modifiche più rilevanti riguardano la parte sanitaria: è stato predisposto un unico riquadro per l’inserimento della sequenza morbosa che ha portato al decesso, sia da cause naturali che esterne; inoltre il quesito riservato ai decessi da accidente da trasporto è stato strutturato in modo da ottenere informazioni più specifiche sull’accidente. 

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ISTAT 

E’ fatto obbligo alle amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché ai soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richieste nel modello di rilevazione, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/89 e del D.P.R. 14 luglio 2004 (GU n. 188 del 12.08.2004). 

Coloro che non forniscono i dati o che li forniscano scientemente errati o incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 322/89. 

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono stabilite nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche. 

L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale, che siano venuti a conoscenza della violazione. 

Il medico certificatore svolge un ruolo cruciale nell’assicurare la qualità delle statistiche sulle cause di morte poiché le informazioni riportate dal medico rappresentano la migliore OPINIONE MEDICA possibile con le informazioni disponibili. E’ pertanto fondamentale assicurare una buona compilazione dei certificati di morte poiché questo è il primo di una serie di processi che determinano l’attribuzione della causa iniziale di morte su cui si basano i confronti delle cause di morte nel tempo e nello spazio. 

La scheda ISTAT è divisa in due parti: la parte A è la parte sanitaria, che deve essere compilata da parte del medico che certifica il decesso e la parte B è la parte anagrafica, che deve essere compilata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso. 

Nella parte A della scheda ISTAT vi sono campi per i quali è richiesta la compilazione per qualsiasi decesso: 

 Luogo del decesso (1. Abitazione, 2.Istituto di cura (pubblico-privatoaccreditato), 3.Hospice, 4.Struttura residenziale o socio-assistenziale, 5.Altro (specificare). 

 Provincia, Comune e ASL di decesso 

 Riscontro diagnostico 

 Data di compilazione 

 Ruolo del medico certificatore (1.MMG o PLS, 2.Necroscopo, 3.Medico ospedaliero, 4.Medico legale, 5.Altro medico) 

 Firma e timbro del medico o della struttura 

Nel quesito 4 Parte I è richiesto di indicare la sequenza di eventi morbosi che ha portato al decesso. La causa iniziale è la patologia o traumatismo/avvelenamento che ha dato inizio alla sequenza. La causa iniziale deve essere unica.

Nel caso di più sequenze morbose, al medico è chiesto di indicarne una sola, quella a suo giudizio più rilevante. 

Le righe 2, 3 e 4 del quesito 4 parte I, sono opzionali, possono anche non essere compilate. 

Non devono essere riportate indicazioni che sono equivalenti alla constatazione di decesso (morte cerebrale, arresto cardiaco, arresto respiratorio…). 

Eventuali altri stati morbosi rilevanti vanno riportati al quesito 4 Parte II. 

Per i decessi da traumatismo/avvelenamento è necessario compilare anche: Il quesito 5(circostanza che ha dato origine alle lesioni indicate nel quesito 4). 

La causa esterna, ovvero la causa che ha provocato il traumatismo o l’avvelenamento indicato al quesito 4, ai fini di sanità pubblica è considerata l’informazione più importante, tanto che nelle attuali statistiche di mortalità per causa i decessi da causa violenta vengono riportati per tipo di causa esterna e non per tipo di lesione. 

Al medico certificatore è richiesto di soffermarsi particolarmente su questo quesito e di cercare di fornire una descrizione dettagliata: 

Il quesito 6 (Modalità del traumatismo/avvelenamento) 

Il quesito 8 (Data dell’accidente, suicidio, omicidio) 

Il quesito 9 (luogo dell’accidente, infortunio, suicidio, omicidio) 

Il quesito 6 (Modalità del traumatismo/avvelenamento). 

Nel caso di decesso da incidente stradale nel nuovo modello di scheda ISTAT è richiesta la compilazione delle informazioni al quesito 7: 7.1 Mezzo di trasporto della vittima 7.2 Ruolo della vittima 7.3 Tipo di incidente 7.4 In caso di scontro indicare l’oggetto.

Indicazioni specifiche: tumori. Quando la causa di morte è un tumore, per una corretta classificazione è importante che dalla scheda di morte possano essere individuati i seguenti elementi: 

•la sede primitiva 

•il comportamento biologico 

•la morfologia, se la sede primitiva non è nota, è utile che ciò sia chiaramente indicato nella scheda di morte. 

Indicazioni specifiche: malattie del sistema cardiocircolatorio. 

I termini: 

-Scompenso cardiaco 

-Cardiopatia dilatativa 

-Insufficienza cardiovascolare sono considerati come indicativi di condizioni morbose più specifiche che è opportuno indicare (es. cardiopatia ischemica, malattia valvolare, cardiomiopatie primitive…). 

Il termine “arresto cardiaco” andrebbe evitato. 

Indicazioni specifiche: Cercare di dettagliare le caratteristiche della condizione morbosa, in particolare dal punto di vista eziopatogenetico. 

Cirrosi epatica: alcolica, post-virale, biliare primitiva. 

Diabete mellito: tipo 1 o tipo 2… 

Non utilizzare termini che indicano sintomi o segni clinici o alterazioni bioumorali. 

Dolore toracico, febbre, dispnea, ittero, coma… 

Meglio scrivere una condizione morbosa definita accompagnata da un’espressione dubitativa che scrivere una condizione morbosa scarsamente definita: Cardiopatia di probabile (possibile) natura ischemica. Cardiopatia non precisata. 

Evitare l’utilizzo di acronimi poiché un acronimo non comprensibile nel contesto della certificazione induce il codificatore a chiamare il medico

ACCERTAMENTO NECROSCOPICO 

L’art. 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria riporta che le funzioni di medico necroscopo (….) sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente. 

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.  Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell’attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall’ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l’accertamento. 

 La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l’ottimale distribuzione del servizio. Ai fini dell’effettuazione della visita necroscopica le ASL devono garantire un servizio di segnalazione sia durante le ore di apertura degli uffici sia nelle fasce orarie notturne e festive in modo tale da dare comunicazione al medico necroscopico reperibile. 

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato. Non sono previste disposizioni sugli aspetti formali e sulle modalità di stesura di questo particolare documento. Ulteriori compiti del medico necroscopo sono essenzialmente rappresentati dalla necessità di valutare la congruità di quanto trascritto sulla scheda di morte (ISTAT) e la compatibilità con quanto da lui direttamente osservato in occasione della visita necroscopica. 

Ciò in forza della citata Direttiva Ministeriale (Circolare 24/1993) secondo la quale la scheda di morte in realtà può essere compilata dal medico curante senza che questi abbia visitato la salma né certificato il decesso. 

Il medico necroscopo ha pertanto l’obbligo, qualora il medico curante non sia stato in grado di farlo, di fornire la presunta causa di morte anche se ben difficilmente sarà in grado di formulare ipotesi diagnostiche più approfondite di quello che il curante stesso non è stato in grado di riferire. 

Altro compito importante del medico necroscopo è di controllare che si tratti di morte naturale e che non esistano segni di morte da causa violenta. In quest’ultimo caso dovrà effettuare il referto all’autorità giudiziaria. 

E’ da rilevare che per effetto di normative regionali il ruolo e i compiti e le procedure possono variare tanto fino a creare conflitti specie tra i medici convenzionati al SSN In caso di morte senza assistenza medica dovrà predisporre il riscontro diagnostico. 

E’ superfluo ricordare che, in sede di accertamento di morte, la visita medica è obbligatoria prevedendosi ovviamente che il necroscopo si rechi nel luogo dove il deceduto si trova e proceda, prima della stesura del certificato, alla ricognizione della salma.  

Come noto, la visita necroscopica è soggetta al pagamento della tariffa attuale. Per ovvi motivi di opportunità, la riscossione di tale quota può non essere effettuata all’atto della visita. In questo caso, le attestazioni di pagamento dovranno essere inviate successivamente, da parte delle imprese di Onoranze Funebri, al Distretto di competenza. 

COMUNICAZIONE DEL DECESSO 

La comunicazione del decesso al Comune per gli adempimenti di legge è a carico dei fa miliari del defunto o da un loro delegato, come stabilito nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nell’art.1 del TUPM, e nell’art. 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. La comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile del decesso è propedeutico all “Atto di Morte” (DPR 3 novembre 2000 n.396 art 73). 

L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto. 

In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze. 

Le modalità di comunicazione del decesso al Comune ed i documenti necessari per arrivare all’atto di morte possono variare tra le diverse regioni ed addirittura tra i vari comuni della stessa regione. La “comunicazione” all’Ufficiale di Stato Civile del “decesso” spetta ai familiari o chi per essi ove la morte sia avvenuta in casa, a una qualsiasi persona delegata e, come stabilito di recente dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, anche a personale di Imprese di Onoranze Funebri. Ove la morte sia avvenuta fuori dall’abitazione del defunto la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate, ciò ai sensi dell’Art. 138 R.D. del 1238/1939. Ove, invece la morte si sia verificata in un ospedale o in un altro istituto pubblico o privato, sarà il Direttore o chi ne è delegato dall’Amministrazione a trasmettere l’ “avviso” della morte all’Ufficiale dello Stato Civile. Riepilogando le eventualità possibili sono: 

  1. Morte in Ospedale 
  2. Morte in casa con assistenza medica 
  3. Morte in casa senza assistenza medica 
  4. Morte in luogo pubblico

La morte si è verificata in ospedale:  Il direttore o chi è da questi delegato trasmette l’ “avviso della morte” all’Ufficiale di Stato Civile. Si interesserà quindi dell’accertamento necroscopico attraverso medico da questi delegato, compilerà la scheda Istat. 

Morte in casa con assistenza medica:  I congiunti o chi per loro comunicheranno il decesso all’ufficiale di stato civile (art 1 RPM). Le modalità di comunicazione, poiché normate da Regolamenti Comunali, possono essere diverse nei vari comuni e nella varie Regioni. 

Solitamente il Comune predispone un modulo (che spesso chiamano “Avviso di Morte”) a cui si allegano la Scheda ISTAT ed il certificato del medico necroscopo che sono obbligatoriamente previste dalle leggi nazionali. Riportiamo alcuni esempi di modulistica.

Morte avvenuta in casa senza assistenza medica:  I familiari dovranno denunciare la morte presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso che provvederà ad inviare il medico necroscopo. Quest’ultimo provvederà a definire la causa della morte eventualmente attraverso il riscontro diagnostico e compilare la scheda Istat.

La morte è avvenuta in un luogo pubblico: I sanitari del 118 o della guardia medica provvederanno a constatare il decesso, a inviare la salma nell’obitorio del comune per il riscontro diagnostico. 

Chi effettua il riscontro compila la scheda Istat con la relativa causa della morte. Eventualmente il medico curante potrà intervenire, ove avvisato, e se a conoscenza della patologia che ha determinato il decesso, evitare il riscontro provvedendo direttamente alla compilazione della scheda Istat.

L’AVVISO DI MORTE 

Questo certificato è previsto al comma 138 del Titolo VII del R. D. che cita: “In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140.”. Quindi l’avviso di morte era previsto esclusivamente in caso di morte in ospedale, non in caso di morte nella propria abitazione. Tale circostanza è ribadito dall’art. 72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. ( 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73).